Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato.
Il whistleblowing non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate a norma dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 24/2023.
All’interno del modulo della segnalazione troverai un elenco di tematiche, utilizza una di queste. Per ulteriori dettagli puoi consultare la Policy Whistleblowing
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.
Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’Organizzazione svolga attività di verifica interna che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.